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giovedì 7 aprile 2016

Glucosio nelle etichette alimentari. Tribunale UE: vietato incoraggiarne il consumo

Glucosio nelle etichette alimentari. Tribunale UE: vietato incoraggiarne il consumo

Firenze, 7 Aprile 2016.  L'Unione Europea definisce in maniera molto dettagliata le procedure per l'etichettatura di generi alimentari e prodotti che possono avere un impatto importante sulla salute. Tutta la normativa sui beni di consumo - soprattutto quelli a carattere alimentare, e la loro etichettatura - punta infatti ad assicurare un'informazione trasparente e corretta per gli utilizzatori finali di tali prodotti, in modo che non siano fuorviati o distorti da indicazioni non veritiere, talvolta connesse solo a strategie di marketing. 
Il regolamento UE n. 1924/2006 relativo alle "indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari" precisa agli articoli 17 e seguenti che prima di autorizzare le etichettature è necessario il parere dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, e che a seguito di tale parere, la Commissione decide o meno se autorizzare alcune diciture sui prodotti alimentari. Nel 2011 la Dextro Energy, azienda che produce beni alimentari, composti per la maggior parte da glucosio, aveva avanzato una richiesta di autorizzazione alla Commissione per poter inserire alcuni slogan sulle proprie confezioni, tra cui: "il glucosio contribuisce al normale funzionamento del metabolismo energetico", oppure "il glucosio contribuisce alla normale funzione muscolare nel corso dell'attività fisica" e così via. Si trattava sicuramente di affermazioni vere: l'EFSA aveva precisato infatti che esiste un rapporto di causa – effetto tra il consumo di g
 lucosio
e il funzionamento del metabolismo, tant'è che l'Autorità aveva dato parere positivo a che l'azienda inserisse tali indicazioni sui suoi prodotti. Nonostante il benestare dell'Autorità, la Commissione ha negato l'autorizzazione: pur non essendo errate, infatti, le indicazioni che esplicitavano la connessione tra metabolismo e zuccheri incoraggiavano grandemente il consumatore, ignorando l'importanza, ormai affermata a livello nazionale e internazionale, della riduzione di tali sostanze nutritive da una dieta sana. 
Dextro Energy ha proposto quindi un ricorso al Tribunale dell'Unione Europea, organo giurisdizionale di prima istanza, al fine di impugnare il rigetto dell'autorizzazione da parte della Commissione. Il Tribunale ha respinto il ricorso, dimostrando di condividere le argomentazioni della Commissione. Il Giudice Europeo infatti non sindaca il parere positivo dell'EFSA, poiché le indicazioni fornite sui prodotti Dextro Energy erano supportate da basi scientifiche indiscutibili; il Tribunale evidenzia, però, che nel decidere se autorizzare o meno, la Commissione deve tenere conto non solo del parere delle Autorità competenti, ma anche delle disposizioni pertinenti nel diritto dell'Unione e altri fattori rilevanti per la questione in esame. Nel caso in oggetto, spiega il Giudice, "la Commissione ha tenuto conto anche dei principi di nutrizione e sanità generalmente accettati e che non erano ricompresi nella valutazione effettuata dall'EFSA. Il fatto che, secondo
quest'ultima, le argomentazioni sulla salute siano scientificamente provate, non permette di concludere che la Commissione ha erroneamente affermato che una tale indicazione incoraggia il consumo di zuccheri e come tale è incompatibile con i principi nutrizionali e di salute generalmente ammessi"("La Commission a ainsi notamment tenu compte de principes nutritionnels et de santé généralement admis qui n'avaient pas fait partie de l'évaluation effectuée par l'EFSA. Le fait que, selon les avis de cette dernière, les allégations de santé en cause sont scientifiquement établies ne permet donc pas de conclure que la Commission a erronément conclu que le recours à une allégation de santé encourageant la consommation de sucres était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis") – causa T-100/15, sentenza 16 marzo 2016). 
Il Tribunale ha in sostanza affermato che, nonostante la valutazione positiva dell'Autorità, la Commissione ha correttamente ritenuto che l'etichettatura della Dextro Energy fuorviasse il consumatore sugli effetti dello zucchero ricollegato all'attività metabolica e in tal modo, gli fornisse un'informazione ambigua e confusionale, omettendo del tutto il principio, ormai diffusamente accettato, che il consumo di questa sostanza nutritiva va sensibilmente ridotto al fine di tutelare la salute. 

Cristiana Olivieri, Consulente legale Aduc





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